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I novel food, cioè i nuovi prodotti alimentari o i nuovi ingredienti alimentari, disciplinati dalla legislazione alimentare comunitaria con il Regolamento (CE) 258/97, sono tutti quei prodotti e sostanze alimentari per i quali non è dimostrabile un consumo “significativo” al 15 maggio 1997 all’interno dell’Unione Europea (UE), data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
Chiunque voglia proporre tali prodotti come ingrediente alimentare deve provarne la sicurezza d’uso attraverso apposite procedure indicate nel Reg. UE 2015/2283 entrato in vigore il 1 gennaio 2018 con il quale si abroga il Reg. (CE) 258/97. Si tratta di una nuova proposta di Regolamento a vantaggio delle autorità pubbliche e dei soggetti privati che prevede la semplificazione della legislazione e delle procedure amministrative tramite:
Il Regolamento 2017-2470 stabilisce inoltre l’elenco dei novel food autorizzati nell’Unione definendone condizioni di impiego, eventuali requisiti di etichettatura, specifiche, etc..
In riferimento all’applicabilità del Regolamento (UE) 2015/2283 rispetto all’uso di insetti in campo alimentare, il Ministero della Salute ha recentemente emanato una nota informativa per chiarire alcuni aspetti sull’introduzione di questa nuova categoria di alimenti.
Innanzitutto, la nota ministeriale indica come novel food gli insetti e i loro derivati ai fini dell’impiego alimentare, ma allo stesso tempo chiarisce che al momento nessuna specie di insetto (o suo derivato) è autorizzata per tale impiego.
In secondo luogo, rispetto all’articolo 35 del Regolamento (UE) 2015/2283 sulle “Misure transitorie”, la nota ministeriale specifica che alcuni Stati membri hanno ammesso a livello nazionale la commercializzazione di alcune specie di insetto in un regime di “tolleranza”. Nello specifico, con questa disposizione si prevede comunque che, per le specie in questione, deve essere presentata una domanda di autorizzazione, al fine di definire le condizioni atte a garantirne la sicurezza d’uso per una libera circolazione sul mercato UE. Diversamente, gli Stati membri che ne hanno ammesso la commercializzazione prima del 1 gennaio 2018 possono continuare a mantenerle sul loro mercato.
Per quanto riguarda l’Italia invece la commercializzazione di insetti o di suoi derivati ad uso alimentare non è stata ammessa. Tale commercializzazione sarà consentita quando verrà rilasciata a livello europeo una specifica autorizzazione in applicazione del regolamento (UE) 2015/2283.