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Negli ultimi mesi i prodotti disinfettanti per le mani sono entrati a pieno titolo a far parte della nostra quotidianità e ci accompagneranno anche oltre l’emergenza, trasformandosi in un bene di uso comune.
L’immissione sul mercato di centinaia di nuove miscele ci ha portati a riflettere sulla loro corretta classificazione normativa: chiarire l’inquadramento regolatorio di questi prodotti è infatti fondamentale per determinare i giusti claim da apporre in etichetta. In questo contesto, particolare attenzione è riservata proprio all’utilizzo del termine disinfettante, recentemente oggetto di usi impropri in quanto associato a prodotti che non ottemperano alla normativa europea e nazionale di riferimento e senza alcuna verifica di efficacia.
I prodotti per le mani senza risciacquo possono ricadere all’interno di due macrocategorie, biocidi/PMC o cosmetici, a seconda della presenza o meno di un principio attivo e della destinazione d’uso.
I prodotti per le mani che vantano un’azione di disinfezione devono essere preventivamente autorizzati come biocidi o PMC (presidi medico chirurgici). Nello specifico, si applicherà la legislazione sui biocidi se il principio attivo contenuto nella formulazione è già stato esaminato e approvato ai sensi del Regolamento CE 528/2012; se invece la formulazione contiene sostanze attive in corso di valutazione le norme di riferimento per l’immissione del prodotto sul mercato italiano sono quelle relative ai PMC, d.P.R. 392/98. In entrambi i casi, sia che si tratti di biocidi o PMC, il prodotto potrà vantare in etichetta il claim disinfettante, dopo opportuni studi a supporto della attività, e dovrà riportare l’indicazione relativa all’autorizzazione di immissione in commercio conferita dal Ministero della Salute o dalla Commissione Europea.
I prodotti per le mani destinati alla pulizia e al mantenimento dell’igiene rientrano, invece, nel campo di applicazione del regolamento relativo ai cosmetici (Regolamento 1223/2009 e s.m.i.). In questo caso, il prodotto potrà vantare unicamente il claim igienizzante. Tale azione dovrà, inoltre, essere esplicitamente presentata in etichetta come secondaria alla funzione principale di detersione propria del cosmetico.